8.5
Tassa Rifiuti
La Tassa rifiuti (Tari) nella forma attualmente vigente ha natura tributaria ed è stata introdotta a partire dal 2014 come parte dell'Imposta Unica Comunale (IUC, art. 1, c. 639 della L. 147/2013 di stabilità per il 2014). I commi dal 641 al 705 della legge di stabiltà 2014 disciplinano il tributo, attribuendo al Comune la competenza ad adottare un regolamento per l'applicazione della Tari. Il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti è stato adottato da Roma Capitale in sostanziale continuità con il passato con DAC 33/2014 e poi modificato con DAC 12/2015.
Analogamente alla precedente Tia1 (la tariffa rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, rimasta in vigore fino al 2013 dato che la Tia2 prevista all'art. 238 del Codice ambientale non è mai stata attuata), il prelievo applicato agli utenti finanzia integralmente il costo del servizio di igiene urbana, compresa l'Iva sul corrispettivo dovuto da Roma Capitale al gestore Ama.
Con la trasformazione in tassa, sono stati invece evitati i problemi legati alla riscossione coattiva, problemi che i gestori avevano incontrato nei primi anni della Tia1, data l'obbligatorietà della prestazione e quindi l'impossibilità e l'inefficacia delle minacce di sospensione del servizio nei confronti degli utenti morosi (dopo vari dibattiti teorici, la Corte Costituzionale nel 2009 aveva affermato definitivamente la natura tributaria della tariffa rifiuti per quanto riguarda le modalità di gestione del contenzioso e di trattamento fiscale, individuando nel Comune il soggetto attivo del prelievo tariffario; sentenza 238/2009).