1.7
Piani finanziari per la determinazione della tariffa
Il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio è lo strumento previsto per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, fin dalla prima formulazione della Tia1 (art. 49 del D.Lgs. 22/1997). Data la prestazione contrattuale stabilita con il gestore, l'importo tariffario e le sue diverse voci vengono calcolati in base al metodo normalizzato approvato con DPR 158/1999, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio. Per gli anni successivi alla prima determinazione, il Piano finanziario deve tenere conto dell'inflazione programmata e degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di efficientalmento (price-cap).
La tariffa è composta da una parte fissa (che deve coprire gli investimenti e i costi fissi del servizio) e una parte variabile (proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti, raccolti e gestiti) e si articola fra l'utenza domestica e non domestica.
La parte fissa delle utenze domestiche è proporzionale alla numerosità del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile, in modo da privilegiare i nuclei numerosi e i locali di minori dimensioni. La parte variabile è proporzionale ai volumi di rifiuti differenziati e indifferenziati effettivamente prodotti o - per i comuni dove non sono disponibili sistemi di misurazione puntuale - stimati prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite.
La tariffa delle utenze non domestiche è proporzionale alla superficie e varia in base alla tipologia di attività, in relazione alla produzione potenziale di rifiuti. La parte fissa dipende sempre da coefficienti relativi alla produzione potenziale di rifiuti delle singole attività, fissati dall'ente locale nell'ambito di un intervallo stabilito a livello nazionale e indicato nel DPR 158/1999. Per la parte variabile, se non è disponibile un sistema di misurazione della produzione di rifiuti effettiva, si applica il criterio presuntivo della quantità di rifiuti annua ritenuta congrua per categoria nell'ambito di un intervallo indicato nello stesso provvedimento.
Roma al momento applica ancora il sistema presuntivo per la determinazione della parte variabile. Le tariffe vigenti al 2016 sono approvate con DKC 7/2016.