4.13

Lo smaltimento in discarica

È ancora imprecisata l’importante questione della realizzazione di una discarica di servizio per Roma e quindi della destinazione finale dei residui, che attualmente vengono spediti fuori regione con elevati costi di trasporto e smaltimento a carico dei cittadini romani e con ricadute ambientali negative non indifferenti. D'altra parte, se l'obiettivo "discarica zero" può essere riferito al rifiuto urbano tal quale, non vale tuttavia per i residui di trattamento dei rifiuti non riciclabili/indifferenziati, che devono necessariamente essere smaltiti e rientrano nella chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, nonostante assumano la definizione di rifiuto speciale. 

A tale proposito, la normativa europea in materia prevede una deroga al principio di autosufficienza nella misura in cui consenta di evitare duplicazioni impiantistiche e di ottimizzare i costi ambientali e di gestione, perciò nel rispetto del criterio di prossimità (direttiva 2008/98/CE, art. 16, c. 3). Nel recepire la direttiva citata, l’Italia ha previsto l’autosufficienza a livello di ambito territoriale ottimale (coincidente con il territorio provinciale) per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati e dei residui di trattamento, con il fine esplicito di ridurre i movimenti di rifiuti ricorrendo agli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta [i].

 


[i] D.Lgs. 152/2006, art. 182-bis, aggiunto con D.Lgs. 205/2010, art. 9.
 

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