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Effetti della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016

Secondo la Corte Costituzionale le norme della legge n.124/2015 contenenti  la delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni incidono su una pluralità di materie e di interessi, strettamente connessi tra di loro, riconducibili a competenza statali e regionali. La Corte ne ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa, ma quella del semplice parere, non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. La sede istituzionale dove attuare questo confronto è, a parere della Corte, la Conferenza Stato-Regioni.

La sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale non ha al momento effetti diretti sul Testo Unico delle società partecipate (Dlgs 175/2016). E' infatti la stessa sentenza a togliere ogni dubbio a proposito precisando che "le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione".

La Corte ha così affermato che il Testo Unico delle società partecipate resta, al momento, in pieno vigore e che interverrà sul Testo solo se verrà impugnato e, comunque, limitatamente ai punti in cui lede le competenze delle Regioni.

In sostanza, quindi, le norme del Testo Unico continuano ad essere applicare sia per le Regioni che per le altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali. Le scadenze previste per le società controllate e per enti soci restano tali ed andranno dunque rispettate, a meno che il legislatore non decida di intervenire in sede di legge di stabilità o di Milleproroghe