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La delega al governo

 La Legge 7 agosto 2015, n. 124, contiene alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega al Governo sul riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela della promozione e della concorrenza.

In particolare l'articolo 18 individua criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione delle attività svolte da società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società; per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione che prevede anche la riduzione dei trasferimenti dello Stato.

L’articolo 19, invece, reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega per il riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, quindi, solo per i servizi che hanno una rilevanza in materia di tutela della concorrenza e che, come tali, ricadono nella competenza esclusiva dello Stato. 
Da segnalare, fra l'altro, l’individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale e la definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Un aspetto che merita di essere sottolineato è che il decreto legislativo attuativo dovrà essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ma il futuro decreto legislativo è "in prova" in quanto sin da ora è previsto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, espressione questa che non mancherà di suscitare ulteriori dibattiti e contrapposte tesi.