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Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Con il D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 (entrato in vigore il 23 settembre 2016) è stato adottato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il Decreto, in attuazione della legge delega di riforma della P.A. (l. n. 124/2015), ha operato una revisione organica della disciplina delle società a partecipazione pubblica, che dovrebbe consentire di razionalizzare “la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché la gestione di partecipazioni di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta” con lo scopo, dichiarato, di ridurre il numero delle società partecipate, che attualmente, in base all’ultima rilevazione Istat, sono circa 7.700.

In attesa che sia lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze a completare il processo di riforma, definendo con proprio decreto (che doveva essere adottato entro il 23 ottobre), una serie di indicatori quantitativi e qualitativi, per consentire di classificare le società a controllo pubblico in cinque fasce dimensionali, con relativa attribuzione dei compensi massimi attribuibili ad amministratori, organi di controllo, dirigenti e dipendenti, richiamiamo brevemente i provvedimenti che dovranno essere adottati nei prossimi mesi.

Prima di arrivare, entro il 23 marzo 2017, alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, alla quale farà seguito annualmente una sorta di revisione ordinaria, per valutare il mantenimento delle partecipate, la loro dismissione o eventuali nuove acquisizioni, le società partecipate pubbliche dovranno, entro il 31 dicembre 2016, nel rispetto dell'art. 26, primo comma, del d.lgs. n. 175/2016, provvedere all'adeguamento dei loro statuti alle norme contenute nel testo unico.

Queste le principali novità introdotte dal Testo Unico:

  1. Finalità delle partecipazioni. La possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali (s.p.a. o s.r.l.) è limitata a determinate e tassative finalità (quali la produzione di servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, anche in partnership con privati), fermo restando che non sarà possibile acquisire o detenere partecipazioni in società aventi ad oggetti attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

    È prevista l’alienazione delle partecipazioni in società che non rientrano nelle categorie espressamente indicate: a tal fine, le P.A. saranno chiamate ad effettuare un’attenta ricognizione di tutte le partecipazioni possedute.

  2. Azzerati i cda, di norma c’è l’amministratore unico. Tetti sugli stipendi dei manager. Rilevante la previsione per cui “l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”. Con decreto del Presidente del Consiglio verranno fissati i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori: già previsti limiti massimi di remunerazione.

  3. Responsabilità. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti ad azioni civili di responsabilità per i danni cagionati agli enti pubblici partecipanti, nei quali rientra anche il danno erariale discendente dal mancato controllo dei rappresentanti, che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.

  4. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e cancellazione delle società inattive. Per garantire l’effettività delle società partecipate, ed evitare che siano enti “vuoti”, inutili o non operativi, le amministrazioni pubbliche effettuano ogni anno un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni. Qualora emergano criticità, si potrà ricorrere a un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
    Sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese le società a partecipazione pubblica che per tre anni consecutivi non depositano il bilancio d’esercizio, ovvero non compiono atti di gestione.