3.1

La struttura dello schema di decreto ritirato dal Governo

Titolo I (articoli da 1 a 4)

Il provvedimento si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 Titoli.

  • Il Titolo I (articoli da 1 a 4) definisce, innanzitutto, l'oggetto del testo unico, il quale si autoqualifica come disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, Le disposizioni in esso contenute individuano le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione di comuni, province e città metropolitane e costituiscono princìpi di riforma economico-sociale della Repubblica. L'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale con limitazioni previste per i servizi disciplinati da normative di settore.
    Il Titolo I reca, infine, le finalità e i principi generali della materia, orientati, da una parte, alla affermazione della centralità del cittadino, dall'altra, alla promozione della concorrenza.
  • Il Titolo II (articoli da 5 a 8) reca disposizioni in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale.
    L'assunzione della titolarità di servizi pubblici locali di interesse economico generale costituisce funzione fondamentale degli enti locali, i quali, nel procedimento di individuazione di detti servizi (ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello legislativo), sono tenuti a verificare preliminarmente l'inidoneità del mercato a fornirli a condizioni compatibili con l'interesse pubblico.
    Le attività individuate come servizio pubblico possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio in una delle seguenti modalità: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a società a capitale misto pubblico-privato, ovvero gestione diretta mediante affidamento in house, o limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete - mediante azienda speciale o gestione in economia.
  • Il Titolo III (articoli da 9 a 11) reca disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali strumentali all'erogazione del servizio.
    Si prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio - indipendentemente dalla titolarità della proprietà - siano vincolati all’uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità al fine della gestione del servizio.
    Gli enti locali, fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, hanno facoltà di scegliere tra gestione separata ovvero gestione unitaria del servizio e di reti, impianti e altri beni strumentali all'erogazione di esso. La gestione separata, volta a favorire la tutela della concorrenza, deve assicurare comunque l’accesso equo e non discriminatorio alle dotazioni patrimoniali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio; la gestione unitaria deve essere invece motivata da ragioni di efficienza ovvero risultare funzionale al maggior beneficio degli utenti.
  • Il Titolo IV (articoli da 12 a 20) si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione.
    Al Capo I, si prevede spetti ai comuni e alle città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
    Per quanto concerne i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (esclusi i servizi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica), le regioni e le province autonome provvedono ad organizzarne la gestione individuando ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le regioni sono tenute a definire i bacini di mobilità nel rispetto di specifiche disposizioni (Capo I).
    Alle Autorità di regolazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per i servizi per i quali non opera un'autorità indipendente, viene attribuita la competenza a predisporre gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo. All'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA) vengono attribuite le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti, espressamente inclusi tra i servizi a rete. Si interviene, inoltre, sulle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di trasporto pubblico locale (Capo II).
    Il Capo III del Titolo IV reca disposizioni di principio e misure applicative volte ad assicurare la distinzione tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
  • Il Titolo V (articoli da 21 a 32) reca disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare vengono disciplinati: il contratto di servizio, indicandone alcuni contenuti obbligatori, tra i quali gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economico- finanziario, con obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; le carte dei servizi; le modalità per la determinazione delle tariffe; un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio.
    Il Titolo V reca, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale: vengono imposti specifici obblighi contrattuali a carico delle imprese gestrici; sono dettati nuovi criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale; sono potenziati gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria; sono introdotte misure di tutela degli utenti, tra cui il rimborso del prezzo del biglietto, in caso di disservizio.
  • I Titoli VI e VII recano, rispettivamente disposizioni in materia di incentivi e premialità (articoli 33 e 34)  e (articoli da 35 a 38) disposizioni transitorie e finali.