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La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016

La Corte Costituzionale è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015) su ricorso della Regione Veneto presentato in data 12 ottobre 2015. Le norme impugnate delegano il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria. Esse spaziano infatti dalla cittadinanza digitale (art.1), alla dirigenza pubblica (art. 11), dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19) e proprio per questo influiscono su varie materie cui corrispondono interessi e competenze sia statali, sia regionali (e, in taluni casi degli enti locali).

Per questo motivo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 del 9 novembre 2016 ha affermato che occorre, innanzitutto, verificate se nei singoli settori interessati dalle norme impugnate sia rinvenibile una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore della legge. Questa prevalenza escluderebbe infatti la violazione delle competenze regionali.

Quando però non è possibile individuare una materia di competenza prevalente dello Stato, perchè al contrario vi è una concorrenza di competenze, statali e regionali, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.

Nel passato la Corte ha sempre sostenuto che il legislatore statale debba vincolare l'attuazione della propria normativa al raggiungimento di un'intesa nella sede della Conferenza Stato-Regioni o nella Conferenza unificata, a seconda che siano in discussione solo interessi e competenze statali e regionali o anche degli enti locali,

In questa sentenza la Corte afferma - in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente - che l'intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proporio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.