5.1

DCSAC n. 44 del 27 maggio 2016

Al fine di rafforzare gli strumenti di controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house e conseguire un contenimento della relativa spesa, il Commissario Straordinario, con la deliberazione n. 44 del 27 maggio 2016, assumendo i poteri dell'Assemblea Capitolina, ha dato uno specifico indirizzo in merito alla modifica degli Statuti tipo delle società affidatarie in house di servizi strumentali e di servizi pubblici locali introducendo la previsione della facoltà di nomina di un amministratore unico. Tale direttiva trova il suo fondamento nel quarto comma dell'art. 4 del DL n. 95/2012, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b) del DL 24 giugno 2014 n. 90, che ha visto la sua prima applicazione con la deliberazione n. 34 del 17 dicembre 2015 con cui, sempre il Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina, ha approvato tra l'altro alcune modifiche allo Statuto societario di ATAC S.p.A. introducendo la previsione della facoltà di nomina di un amministratore unico.

L'orientamento e la scelta di prevedere la figura dell'amministratore unico è peraltro coerente ed in linea con quanto si rinveniva, al momento della decisione, nello schema di Decreto Legislativo recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che prevedeva che l'organo amministrativo di società in controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico, fatti salvi i casi in cui per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, si potrà prevedere l'adozione di un organo amministrativo collegiale, che potrà comunque essere composto al massimo da 5 (cinque) membri. 

Il comma 2 dell'articolo 11 del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016) ha quindi confermato quanto indicato nello schema di provvedimento ed anticipato dalla citata deliberazione n. 44 affermando che "L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico".