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Il contratto di servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali
Il vigente Contratto di Servizio tra Comune di Roma e Ama è stato approvato con DGC 74/2007 per gli anni 2007-2011, sulla base degli indirizzi programmatici fissati con DCC 159/1999 e DCC 42/2005. Dal 2011, il contratto originario è stata oggetto di una serie continua di proroghe.
L'iter per il rinnovo contrattuale è stato intrapreso con la definizione da parte della Giunta Capitolina degli "Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali" (Dec. Giunta Capitolina del 5 agosto 2015 n. 41); la proposta è stata sottoposta all' Agenzia per l'espressione del suo parere di competenza formalizzatosi nel "Parere sulla proposta n. 101/2015 Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali (settembre 2015)". Successivamente la DAC 53/2015, sulla base di valutazioni di efficienza economica e minori costi legati al controllo, ha affidato ad AMA, secondo la formula dell’in house providing e con parere favorevole solo a maggioranza dell'organo di revisione economico finanziaria (OREF) [i], il servizio di gestione dei servizi cimiteriali e correlati per nove anni (28 settembre 2015 - 27 settembre 2024); l'Assemblea ha invece rimandato ad un successivo atto la definizione del nuovo contratto. Al momento, il contratto vigente è stato prorogato al 31 dicembre 2016 con DGCa 11/2016.
Il contratto di servizio prevedeva la predisposizione di un Piano Regolatore Cimiteriale che ancora oggi non è stato presentato. Allo stesso modo, AMA avrebbe dovuto redigere una Carta dei Servizi entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto; nonostante siano passati svariati anni, la carta dei servizi funebri e cimiteriali non è stata mai redatta nè resa disponibile ai cittadini. Per altro, ai sensi del contratto, la mancata adozione della carta dei servizi viene definita come inadempienza contrattuale sanzionabile (con penalità definita in misura percentuale rispetto ai ricavi del servizio).
[i] L'OREF nella sua relazione ha sottolineato in particolar modo la non efficacia dei meccanismi che dovrebbero assicurare il "controllo analogo" da parte di Roma capitale sulla società affidataria; si ricorda che Il "controllo analogo" e l'"attivita' dedicata" sono i presupposti base la cui esistenza rende ammissibile l'affidamento in house.