1.1
Normativa di riferimento e nuovo disegno di legge
Per i Comuni, responsabili dell'accoglienza del minori e dell’attivazione della rete dei servizi sociali, il tema dei giovani stranieri non accompagnati è divenuto centrale.
In Italia, sia il Codice Civile (art. 403), sia la L. 238/2000, indicano gli enti locali come soggetti atti a fornire assistenza a tutti i minori, e quindi anche ai MSNA, ai quali si applicano le norme generalmente destinate alla protezione dei minori in difficoltà (ovvero in stato di abbandono, allontanati dalle famiglie, vittime di tratta o abuso).
Attualmente, la materia dei MSNA, è regolata da disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente negli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 286/1998, Testo unico in materia di immigrazione, e relativo regolamento attuativo (DPR 394/1999) e nel DPCM 535/1999. In aggiunta, specifiche disposizioni sull'accoglienza dei MSNA sono dettate dal Dlgs 142 /2015 (con cui sono state recepite le direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE). Ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale" si applicano anche alcune disposizioni del DLgs 25/2008 e del DLgs 251/2007.
Di recente è stata approvato alla Camera, ed è in attesa di discussione in Senato, il disegno di legge 2583 ( prima proposta A.C. 1658, modificata nel corso dell'esame in sede referente) che introduce una serie di modifiche alle norme in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni relative ai MSNA sul territorio nazionale.
Il disegno di legge ridefinisce alcune competenze nella gestione dei MSNA (dalla Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni competente) e chiede agli enti locali di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei MSNA in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Il disegno di legge prevede inoltre un trattamento unico in tema di accoglienza, sia per i minori non accompagnati che richiedono la protezione internazionale sia per quelli che non avanzano tale richiesta.