1.2
Il Dlgs 142/2014 e l'accoglienza ai MSNA
Il Dlgs 142/2014, nel dettare norme in tema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale dedica specifiche previsioni all'accoglienza dei MSNA, senza fare alcuna ogni distinzione, nel caso dei minori e ai soli fini dell’accoglienza, tra MSNA richiedenti e non richiedenti asilo/protezione internazionale. Per quanto riguarda specificatamente i minori, è ora prevista una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione (attivate e gestite dal Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli enti locali) e un’accoglienza di secondo livello nell'ambito dei programmi appositamente attivati dagli enti locali; inoltre, con una disposizione del DL113/2016 (art. 1-ter), è stata data la possibilità di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA minori di 14 anni in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati. I requisiti strutturali e i servizi dei centri e strutture governative di prima accoglienza per MSNA sono stati poi individuati con decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2016 "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati". La distinzione tra richiedenti o meno la protezione internazionale emerge in fase di seconda accoglienza: solo i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito del servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (L. 39/1990) ; per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale è prevista la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza dello SPRAR, ma solo nei limiti dei posti e delle risorse disponibili (possibilità che era stata già introdotta con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 183, L.190/2014). A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai MSNA.