3

Regolazione della qualità commerciale del servizio elettrico

Nell'ambito del testo integrato di regolazione della qualità elettrica (TIQE) rientra anche una sezione sulla qualità commerciale, che riguarda i tempi di adempimento dei distributori rispetto alle prestazioni di propria competenza richieste dai clienti e ai dati tecnici richiesti dai venditori per la gestione dei contratti con i propri clienti. 

L’Aeegsi distingue fra prestazioni soggette a standard generali (una determinata percentuale di prestazioni deve essere soddisfatta entro il tempo standard fissato) e prestazioni soggette a standard specifici: queste ultime, più rilevanti, devono essere obbligatoriamente soddisfatte entro lo standard, pena la corresponsione di un indennizzo automatico al cliente da accreditare nella prima bolletta utile o – in mancanza – nelle successive.

La tempestività del regime di indennizzi automatici, molto efficace nell’incentivare la qualità, è a sua volta garantita dall’incremento dell’indennizzo dovuto se gli accrediti avvengono in ritardo. Nel tempo, un numero crescente di prestazioni sono state spostate dal regime generale a quello specifico, più efficace ai fini del rispetto degli standard.

Con l'ultimo aggiornamento regolatorio (Aeegsi 646/2015/R/eel), in vigore dal 1 gennaio 2016, solo le risposte motivate a reclami o richieste scritti sono rimaste in regime generale, dovendo essere rese entro 30 gorni solari almeno nel 95% dei casi, mentre l'esecuzione di lavori complessi è rientrata in regime specifico. Per quanto riguarda le prestazioni in regime specifico di responsabilità del distributore, sono stati ridotti i tempi massimi di preventivazione (portati da 20 a 15 giorni lavorativi) ed esecuzione di lavori semplici (da 15 a 10 giorni lavorativi) e complessi (da 60 a 50), mentre è aumentato il numero di prestazioni assoggettate al regime di preventivazione rapida a cura del soggetto venditore.